La legge di Bilancio 2020 ha previsto una serie di novità per le imprese, tra cui spicca la sostituzione di superammortamento e iperammortamento con un nuovo credito di imposta in beni strumentali. Il nuovo beneficio spetta alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione, che nel corso del 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni (artigiani e professionisti).   

Nel dettaglio, le principali novità apportate riguardano le aliquote e i tempi di recupero del vantaggio fiscale.  

Il vecchio superammortamento, per gli acquisti di beni strumentali semplici, viene sostituito da un credito di imposta del 6% nel limite massimo di costi pari a 2 milioni di euro.  

Per l’acquisto di beni strumentali 4.0, che sostituisce l’iperammortamento, sono previsti 2 scaglioni: – 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; – 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.  

 Per i beni immateriali (Allegato B L. 11.12.2016, n. 232) viene riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% fino a un massimo di  

700.000 euro.  

Il nuovo credito di imposta in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal 1.01 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o della loro interconnessione.   

  

Per i beni strumentali 4.0 la compensazione è prevista in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i beni immateriali in 6 quote annuali. Dal punto di vista degli adempimenti burocratici, per beneficiare del credito di imposta occorre inviare una comunicazione annuale al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, modalità e termini di presentazione saranno stabiliti da un apposito decreto direttorialeInoltre, le fatture e gli altri documenti inerenti all’acquisto dei beni agevolati devono contenere un esplicito riferimento alla legge di Bilancio. Per gli investimenti superiori ai 300.000 è richiesta una perizia semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un’attestazione di conformità rilasciata da un ente accreditato.   

Nel caso di investimenti inferiori a tale soglia, l’onere documentale è reso attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.  

  

Negli annunci del Ministero per lo Sviluppo Economico, gli interventi a favore delle imprese dovranno avere una valenza triennale, tale da consentire investimenti e crescita, ma a oggi le risorse stanziate nella legge di Bilancio coprono solo l’anno 2020.  

 

2- CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO  

 

Credito d’imposta investimenti 2020 per ricerca, sviluppo e innovazione    

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di seguito specificate.   

  • Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese (compresi soggetti in regime forfettario) residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili  
  • Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.   
  • Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’impostale attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del par. 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C198/01).   

Per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.  

  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.  
  • Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è rico-nosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.   
  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.  
  • Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.  
  • Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compen-sazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.   
  • Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.  

  

 

3-CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0  

 

  • La disciplina del credito d’imposta introdotta dall’art. 1, cc. da 46 a 56 L. 205/2017 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai punti seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.  
  • Nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.   
  • Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito d’imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dalla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.  
  • L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.  
  • Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione.   

  

4-credito d’imposta per investimenti nelle regioni colpite da eventi sismici 

Sono prorogate al 31.12.2020 le percentuali del credito d’imposta per investimenti nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24.08.2016, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% le piccole imprese.  

 

5-Proroga credito d’imposta per internazionalizzazione delle Pmi  

 

 Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1.01.2019 è riconosciuto, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021.  

  

Sono inoltre previste agevolazioni  sabatini ter, immobili strutturali, impianti sportivi e imprese che producono plastica.  

Lo  Studio Dignani-Saccani rimane a disposizione per ogni chiarimento.  

COGLIAMO L’OCCASIONE PER AUGURARE BUON ANNO E BUON LAVORO  MACERATA, Lì    08/01/2020  

  Lo studio