Circolare informativa n. 1/UE-2020

Dal  1/1/2020 entra in  vigore il REG. EUROPEO  2018/1912

L’art 45 bis inserisce  i MEZZI DI PROVA CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI PERCHE’ LA CESSIONE INTRAUE SIA NON IMPONIBILE:

IL CEDENTE  deve avere almeno due ELEMENTI  esterni non contradditori:

  1. CMR lettera di carico o polizza di carico, ricevuta di spedizione dei beni rilasciata da terzi (spedizionieri trasportatori) e attestato di pagamento del trasporto  e/o relative fatture
  2. In caso di traporto effettuato dal cessionario una dichiarazione del cessionario da ricevere entro 10 del mese successivo al ricevimento della merce, nella quale sono inserite i dati dell’accettazione e il ritiro della merce ( non è sufficiente al firma del ddt ma necessaria la dichiarazione  attualmente non è prevista una forma precisa si attendono istruzioni)

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

BUON ANNO

MANUELA DIGNANI