CIRCOLARE  N.12-2020-DECRETO  

CURA ITALIA decreto legge n. 18/2020  

  

Facendo seguito al decreto Cura Italia vi informo in merito alle principali  novita’:  

 -Proroga al 20/3/2020     F24 SE I RICAVI SONO MAGGIORI DI  

2.0000.000 nell’anno 2019  

PRECISAMENTE sono sospesi i pagamenti tributari e contributivi scadenti tra il 16/3 il 31/03/2020 senza limiti di ricavo per le imprese  che esercitano una delle attività economiche riconducibili ai settori economici maggiormente esposti (ristorazione, turismo, logistica, sport, spettacolo , parchi divertimenti, convegni ecc.) o se è un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro.   

Differimento scadenze del mese di marzo al 31/5/2020, con pagamento unica soluzione oppure in 5 rate uguali importo Rimangono dovuti gli avvisi bonari e le rateazione dei ruoli.   

Comunque per evitare ogni contestazione, i contribuenti possono procedere al versamento delle somme con la maggiorazione dello 0,40%, in unica soluzione o a rate, entro il 30.06.2020.    

  • Sospensione dei versamenti dall’8 marzo al 31 maggio per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito. I pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020.  

CIG E GIG IN DEROGA  

  • -Le disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia”, consentono anche ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un solo lavoratore, la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza coronavirus.  
  • Il decreto richiede la presentazione della domanda di trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19”, riferita al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il mese di agosto 2020.  
  • Ciò premesso, pur tenendo conto del quadro semplificatorio così prospettato, vi sono numerosi dubbi soprattutto per i datori di lavoro che occupano un numero molto limitato di dipendenti e che in questi giorni devono gestire i dipendenti costretti all’inattività  

Ipotizzando che le ferie fruite siano state quelle arretrate (la soluzione migliore) e tenuto conto che la CIG in deroga è retroattiva rispetto alla data del decreto in questione; su questi temi, come su altri risultano urgenti le istruzioni operative da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS..  

 CONGEDO O BABY SITTING  

  • Previsione di uno specifico congedo la cui fruizione è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby sitting.  

-LEGGE 104/92  

  • Inoltre, per il periodo di chiusura delle scuole, i lavoratori dipendenti con figli di età tra i 12 e i 16 anni, a determinate condizioni, possono astenersi dal lavoro. Mentre, al lavoratore che assiste una persona con handicap, il numero di giorni di permesso retribuito ex L. 104/1992 è incrementato di ulteriori 12 giorni MENSILI  

-DIVIETO LICENZIAMENTO PER 60GG  

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e, inoltre, sono sospese le procedure pendenti. Per il medesimo periodo il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo(economico).  

-L’INAIL assicura la tutela per i lavoratori che contraggono il virus in occasione di lavoro, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato.  

PREMIO PER CHI RESTA AL LAVORO  

  • EURO 100 ESENTASSE in proporzione ai giorni lavorati , nel caso di possesso di un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro annui.  

Credito d’imposta sanificazione luoghi di lavoro  

  • Si riconosce un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro, nel limite di 20.000 euro.   
  • Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professionisti (manca codice per utilizzo attendiamo emanazione ) -AFFITTI:   
  • e’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone mese di marzo affitti categoria c/1( si attende codice per utilizzo )  

-INDENIZZO 600 euro per iscritti gestione separata e artigiani e commercianti ( si attende modulo richiesta )  

-SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI FINO AL  15/04/2020 riguarda qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo.  

-MISURE A SOSTEGNO FINANZIARIO IMPRESE :   

  • si attiverà un meccanismo automatico di sospensione dei canoni leasing e dei finanziamenti e mutui delle imprese fino al 30.09.2020.   
  • Resta in vigore anche la possibilità di chiedere alle banche il rinvio di un anno del pagamento o la rimodulazione del piano di finanziamento prevista dall’Accordo per il Credito 2019 dell’Abi, che ha esteso la sua applicabilità anche al 2020  

 Fondo  GARANZIA  

  • introdotte alcune modifiche relative al Fondo centrale Pmi. In particolare, tali modifiche dureranno 9 mesi e si applicheranno anche ad agricoltura e pesca (l’Ismea contribuirà con 100 milioni).   
  • La garanzia sarà a costo zero per tutte le imprese e i professionisti (oggi la gratuità si applica solo ad alcune sezioni speciali).    
  • L’importo massimo garantito per singolo beneficiario viene raddoppiato rispetto all’attuale disciplina e passa da 2,5 a 5 milioni, nel rispetto però delle regole di autorizzazione Ue, quindi con l’obbligo per il Governo di notificare alla Commissione il metodo di calcolo dell’aiuto (un possibile appesantimento burocratico).   
  • L’estensione a tutte le tipologie di operazioni della copertura massima (80% in garanza diretta e 90% per controgaranzia dei Confidi) vale solo fino alla concorrenza dell’importo di 1,5 milioni     

Si attendo delucidazioni per l’applicazione in concreto   

Sussidi per turismo, spettacolo e cultura  

  • Il decreto legge n. 18/2020 “ha previsto sussidi per i settori più colpiti come turismo, spettacolo e cultura. Le disposizioni sul rimborso o il riconoscimento di un voucher da consumare entro l’anno, introdotte dal decreto n. 9 del 2.03.2020, vengono ora estese anche ai contratti di soggiorno (mentre erano valide solo per titoli di viaggio e pacchetti turistici).   
  • Inoltre, viene stabilito il diritto a un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione, anche per biglietti relativi a manifestazioni, spettacoli, inclusi cinema e teatro o relativi a musei e luoghi culturali. Bisognerà presentare un’apposita domanda facendo riferimento alla sospensione dell’evento causa emergenza coronavirus.   
  • Per artisti ed autori una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla Siae per “copia privata” andrà al loro sostegno economico. La misura si estende anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base a un contratto di mandato con gli organismi di gestione collettiva (legge 633/1941)  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIETA’:  

  • Rinvio termini per approvazione dei bilanci fino al 30/06/2020, facoltà svolgimento assemblea  mediante audio-videoconferenza   

  

Nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti (allegato alla presente circolare)  

   

CONSIDERATA LA COMPLESSITA’ E L’AMPIEZZA DELLE NORME PROSEGUIREMO CON SUCCESIVE CIRCOLARI PER I CHIARIMENTI NECESSARI   

lo Studio Dignani-Saccani rimane a disposizione per ogni chiarimento.   

 MACERATA, Lì  18/03/2020     Lo studio  

  

  

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