GENTILE CLIENTE  

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diffuso un approfondimento utile alla gestione delle assenze obbligatorie o volontarie dei lavoratori dipendenti al fine di poterle gestire in maniera corretta e appropriata.   

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diffuso un approfondimento utile alla gestione delle assenze
obbligatorie o volontarie dei lavoratori dipendenti al fine di poterle gestire in maniera corretta e appropriata.
Per le attività che possono essere esternalizzate, il datore di lavoro può, nelle aree a rischio, attivare
automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri lavoratori dipendenti, anche in assenza
di un accordo individuale, mentre per la sostituzione temporanea di lavoratori dipendenti che, per motivi sanitari,
sono stati sottoposti a quarantena, lo stesso può procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori con
contratti a termine.
Si segnala, infine, che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24.02.2020 sospende i versamenti
delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano
negli 11 Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio (“zona rossa”). Il provvedimento riguarda
versamenti e adempimenti scadenti tra il 21.02 e il 31.03.2020.

Per le attività che possono essere esternalizzate, il datore di lavoro può, nelle aree a rischio, attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri lavoratori dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale, mentre per la sostituzione temporanea di lavoratori dipendenti che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, lo stesso può procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori con contratti a termine.   

Si segnala, infine, che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24.02.2020 sospende i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli 11 Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio (“zona rossa”). Il provvedimento riguarda versamenti e adempimenti scadenti tra il 21.02 e il 31.03.2020.   

Note OMS 

Il nuovo coronavirus (SarsCoV2) si diffonde principalmente attraverso il respiro di persone infette (ad es. saliva, tosse e starnuti) e con contatti diretti personali, toccando con le mani contaminate non ancora lavate bocca, naso o occhi, raramente per altre vie.   

Di norma non si rileva il rischio di trasmissione con alimenti, che vanno comunque manipolati con le buone prassi igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti.   

I sintomi della malattia Covid-19 sono simil-influenzali: febbre, tosse e mal di gola, difficoltà respiratorie anche gravi che sfociano in polmonite, gastrointestinali e insufficienza renale. Il periodo di incubazione che intercorre tra contagio e sviluppo dei sintomi clinici si stima possa raggiungere i 15-16 giorni.   

  

Il datore di Lavoro

Ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico a cui è riconducibile il COVID 19 con la collaborazione di Medico Competente e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).   

 

  

•Mantenere l’igiene delle mani:   

Lavarle spesso con acqua e sapone o soluzioni a base di alcol, in particolare prima di iniziare l’attività, soprattutto dopo l’uso di mezzi o dopo aver frequentato locali pubblici. NON toccare occhi, naso, bocca con mani non lavate!   

•Applicare l’igiene legata alle vie respiratorie:   

Starnutire o tossire in un fazzoletto e tenendo le vie aeree coperte. Gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l’uso, possibilmente in un contenitore chiuso. Lavare le mani dopo aver starnutito o tossito.   

• Tenersi a distanza di sicurezza:   

Evitare il contatto ravvicinato (inferiore a 2 metri) con chi mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti. 

     

La diffusione del contagio da Coronavirus può creare situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti e per affrontare e gestire queste assenze, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha fornito risposta alle domande che si possono porre Consulenti e datori di lavoro quali:  

  • Il lavoratore in quarantena va retribuito?  
  • Ci si può assentare dal lavoro per timore di contagio?  – Cosa fare se vengono vietati gli spostamenti?  

A queste e ad altre domande ha risposto la Fondazione, ipotizzando alcune situazioni che potrebbero realizzarsi nel rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus.  

Per le attività che possono essere esternalizzate, il datore di lavoro può, nelle aree a rischio, attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri lavoratori dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale.  

Il lavoro agile però deve comunque seguire le prescrizioni legislative contenute negli artt. da 18 a 23 della L. 22.5.2018, n. 81.  

In questo frangente legato al diffondersi del contagio da Coronavirus, come da indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, l’accordo individuale è sostituito da una autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) – nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, va inserita la data di inizio dello smartworking.  

Per la sostituzione temporanea di lavoratori dipendenti che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, il datore di lavoro può procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori, ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2015.  

Se in ultima istanza, il datore di lavoro sia impossibilitato a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano gli stessi lavoratori dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter recarsi al lavoro, può essere concessa, dal Ministero del Lavoro, la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), in quanto l’emergenza da Coronavirus è un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro  

SMARTWORKING

  • Le disposizioni che riguardano il lavoro agile si applicano sia ai dipendenti del settore privato sia a quelli del settore pubblico. • Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – ri-spetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. • È prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’Inail nella Circ. 48/2017. • 

 A partire dal 15.11.2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart-working possono procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi, sarà necessario essere in possesso della SPID.  

  • Per tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si potrà utilizzare l’applicativo anche senza SPID. • 

 Nell’invio dell’accordo individuale devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o inde-terminato) e della sua durata.  

  • È, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.  
  • Le aziende che sottoscrivono un nume-ro di accordi individuali elevato posso-no effettuare la comunicazione in forma massiva. 

Le agevolazioni per lo SMARTWORKING valgono alargato a tutta italia e nelle regioni a rischio e sono state emanate con dpc

Semplificazioni per le aziende fino al 15.03.2020 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria: non serve l’accordo del lavoratore.  

Sintesi del primo pacchetto Mise per le imprese dei Comuni delle zone rosse.  

La disciplina straordinaria agevolata sullo smart working introdotta dal Dpcm 25.02.2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in Gazzetta Ufficiale 25.02.2020, n. 47), consente all’azienda 2 semplificazioni procedurali:  

non è necessario l’accordo con il lavoratore; l’informativa sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 22, L. 22.05.2017, n. 81) può essere inviata per e-mail, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito Inail.  

La modalità di lavoro agile (artt. da 18 a 23, L. 22.05.2017, n. 81) è applicabile fino al 15.03.2020 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria.  

Sono previsti i seguenti 2 casi: datori di lavoro aventi sede legale o sede operativa nelle Regioni interessate; lavoratori residenti o domiciliati nelle Regioni interessate, che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori.  

Datore di lavoro – L’azienda, presa la decisione di adottare il lavoro agile, può comunicare tale decisione direttamente al singolo o a gruppi, fornendo contestualmente l’informativa rischi; è opportuno spiegare le modalità di svolgimento della prestazione in modalità smart, fornendo le indicazioni che di norma sarebbero contenute nell’accordo con il lavoratore.  

Lavoratore – Stando al Dpcm, la decisione dell’azienda prescinde dalla volontà del lavoratore che, pertanto, non può disattendere tale disposizione; allo stesso modo, non è previsto né ipotizzabile in capo al dipendente il diritto a pretendere di eseguire la prestazione in modalità agile.  

Restiamo a disposizione  per ogni chiarimento.  

STUDIO DIGNANI -SACCANI  

MACERATA-  1/3/2020